Sanzioni disciplinari personale della scuola

 

Sanzioni disciplinari personale della scuola 

La FLC CGIL ritiene che proprio questa caratteristica della norma, oltre alle questioni di merito, sia il limite più evidente. Infatti, in particolare per il comparto scuola, le disposizioni in esso contenute sono parzialmente inapplicabili, proprio per la specificità di questo settore ed all’interno di esso la funzione docente. Non fa eccezione il tema delle
sanzioni disciplinari.

Il decreto Brunetta anche in questo caso opera la rilegificazione di questa materia che era oggetto di contrattazione. Il ruolo del contratto viene sminuito, riducendo quindi le tutele per i lavoratori che attraverso la negoziazione potevano essere garantite.

La circolare del MIUR n. 88/2010, sostanzialmente recepisce i contenuti del D.Lgs. 150, facendo soli piccoli adattamenti alla specificità della scuola e in alcuni casi, forzando i contenuti o interpretando estensivamente norme esistenti, tenta di coprire i vuoti normativi che lo stesso Decreto Brunetta determina. Inoltre non viene affrontato un tema essenziale ed un nodo delicatissimo che attiene al rapporto tra libertà di insegnamento e sanzioni disciplinari.

Infine, esistono alcune disposizioni del Decreto Brunetta in tema di sanzioni, recepite dalla circolare, che presuppongono pienamente operante per il personale scolastico un sistema di valutazione. Ricordiamo che ad oggi tale sistema non esiste per il personale scolastico.

Oltre a non essere stati ancora definiti gli organismi indipendenti di valutazione per il comparto scuola, per i docenti manca il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe definire modalità e limiti dell’applicazione di questa parte del decreto 150/2009.

Le schede che seguono costituiscono uno strumento di lavoro per le strutture della FLC CGIL. Si tratta di un documento in fieri, nel senso che dovrà essere arricchito e aggiornato sulla base sia di possibili nuovi interventi normativi che giurisprudenziali.

La FLC CGIL ha infatti impugnato la circolare 88/2009 su tre punti: personale a tempo determinato, pubblicità e sospensione cautelare.

Oltre a ciò è nostro interesse patrocinare quei ricorsi individuali che contengono profili di illegittimità sia sul versante della libertà di insegnamento che della libertà di espressione nelle scuole, pregiudicate oltre che dai contenuti del decreto anche da iniziative illegittime, poste in essere da alcune amministrazioni territoriali.

IL QUADRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Normativa di riferimento e ruolo del contratto.

La conseguenza più evidente delle modifiche che il decreto legislativo 150/2009 ha apportato al sistema disciplinare nel pubblico impiego è la grande confusione che ha determinato nel quadro legislativo.

Infatti per effetto delle abrogazioni contenute nel decreto e del mancato rinnovo del CCNL la situazione che si viene a creare determina grande incertezza rispetto alle norme vigenti e conseguentemente un forte aumento del contenzioso.

Il contratto avrebbe dovuto stabilire i criteri per definire il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono nel rispetto del principio di “gradualità e proporzionalità”, senza possibilità di riduzione della sanzione. Per effetto del blocco del rinnovo dei contratti stabilito dalla legge 122/2010 questa possibilità è venuta meno.

La sanzione è inflitta per:

Mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio
(art. 492 D.Lgs.297/94).

Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di
ufficio (art. 493 D.Lgs.297/94).

Atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio;
– violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
– avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
(art. 494 D.Lgs.297/94).

Avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero
rendere dichiarazioni false o reticenti
(art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001).

Nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
– uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
– atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento
della scuola e per concorso negli stessi atti;
– abuso di autorità
(art. 495 D.Lgs.297/94).

Per scaricare tutta la normativa: Sanzioni-disciplinari-personale-della-scuola-febbraio-2011

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