Avverso la bocciatura può proporsi ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il TAR può annullare o modificare l’atto per vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge (es. mancanza di motivazione), eccesso di potere (es. illogicità o contraddittorietà dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta). Occorre l’assistenza di un avvocato. Bisognerà esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della L 241/90.
Il TAR è mezzo di impugnazione giurisdizionale, il ricorso gerarchico mezzo di impugnazione amministrativa. Per il ricorso al TAR occorre l’assistenza di un avvocato per il ricorso gerarchico no. Il ricorso al TAR è ammesso per soli vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza); il ricorso gerarchico anche per vizi di merito (es. opportunità). Il ricorso gerarchico va proposto entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto e può essere scritto in maniera chiara e sintetica direttamente dal ricorrente su carta in bollo e può essere consegnato direttamente o inviato con raccomandata o notificato a mezzo ufficiale giudiziario; il ricorso a TAR va notificato, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto ovvero dalla sua conoscenza, alla P.A. che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati. Nel ricorso gerarchico vanno indicate le generalità complete, il recapito ed i motivi del ricorso (in maniera analoga al ricorso al TAR). Il ricorso TAR è oneroso, il ricorso gerarchico no. Difetti del ricorso gerarchico: l’amministrazione decide entro 90 giorni. Il silenzio equivale a rifiuto e l’atto va impugnato dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato (l’uno esclude l’altro). Vedi anche: Guida all’Impugnazione dell’atto Amministrativo.
http://www.guide360.it/ricorso-bocciatura.html