Ricorso bocciatura.

L’art. 75 c.p.c. individua i soggetti a cui è riconosciuta capacità processuale. Oltre alle persone fisica e giuridiche si precisa: “Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile”. Pertanto se non esiste il comitato possono presentare ricorso i singoli genitori. Ma un comitato può stare in giudizio solo se ha le caratteristiche previste dalla legge per le persone giuridiche non riconosciute.

Avverso la bocciatura può proporsi ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il TAR può annullare o modificare l’atto per vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge (es. mancanza di motivazione), eccesso di potere (es. illogicità o contraddittorietà dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta). Occorre l’assistenza di un avvocato. Bisognerà esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della L 241/90.

Il TAR è mezzo di impugnazione giurisdizionale, il ricorso gerarchico mezzo di impugnazione amministrativa. Per il ricorso al TAR occorre l’assistenza di un avvocato per il ricorso gerarchico no. Il ricorso al TAR è ammesso per soli vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza); il ricorso gerarchico anche per vizi di merito (es. opportunità). Il ricorso gerarchico va proposto entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto e può essere scritto in maniera chiara e sintetica direttamente dal ricorrente su carta in bollo e può essere consegnato direttamente o  inviato con raccomandata o notificato a mezzo ufficiale giudiziario; il ricorso a TAR va notificato, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto ovvero dalla sua conoscenza, alla P.A. che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati. Nel ricorso gerarchico vanno indicate le generalità complete, il recapito ed i motivi del ricorso (in maniera analoga al ricorso al TAR). Il ricorso TAR è oneroso, il ricorso gerarchico no. Difetti del ricorso gerarchico: l’amministrazione decide entro 90 giorni. Il silenzio equivale a rifiuto e l’atto va impugnato dinanzi al TAR o con  ricorso straordinario al Capo dello Stato (l’uno esclude l’altro). Vedi anche: Guida all’Impugnazione dell’atto Amministrativo.

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