Normativa Invalsi

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficilmente riconducibili a una classificazione esaustiva sufficientemente dettagliata. È pertanto necessario che ogni scuola, per il tramite del suo Dirigente scolastico, valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.
Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.
Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova6) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.

Per questa tiptologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o in formato audio (si veda par. 5). Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola all’atto dell’iscrizione al SNV 2011‐12.
Per le classi campione, è necessario avvisare l’osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola che nella classe assegnatagli è presente un allievo che potrà svolgere le prove avvalendosi di un tempo aggiuntivo (fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna prova). In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l’allievo con DSA per il tempo aggiuntivo, in modo che l’osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l’allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all’osservatore esterno la prova stessa avendo cura che questi prenda nota del codice dell’allievo per indicare nella scheda risposta che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo. Per gli allievi con questo codice di particolarità frequentanti la classe seconda della scuola primaria la prova preliminare di lettura può avere una durata massima di 10 minuti. Pur ribadendo l’auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove SNV nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Dirigente scolastico le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensare lo
studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.
Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa.

2.4. Allievi con altri bisogni educativi speciali (codice 5)
Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con bisogni educativi speciali non direttamente riconducibili a una delle categorie precedenti (codici 1, 2, 3 e 4) o portatori di bisogni educativi speciali afferenti a più di una di quelle elencate in precedenza.
In base alla specifica natura del bisogno educativo speciale, il Dirigente scolastico adotta in base alle sue valutazioni, una delle misure previste per gli allievi identificati con uno dei codici da 1 a 4.

Le prove in formato audio (.mp3)
Qualora le scuole ne abbiano fatto richiesta all’atto della registrazione al SNV 2011‐12, l’INVALSI mette a disposizione anche le prove in formato audio (.mp3) per l’ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un donatore di voce. Questo formato di prove, secondo la valutazione delle esigenze dell’allievo con bisogni educativi speciali da parte del Dirigente scolastico, possono essere utilizzate per facilitare l’accesso di tali
allievi alle prove SNV, consentendo quindi una maggiore partecipazione degli allievi con DSA alle rilevazioni del Servizio nazionale di valutazione.

1 = disabilità intellettiva;
2 = disabilità visiva: ipovedente;
3 = disabilità visiva: non vedente;
4 = DSA;
5 = altro.

Fonte e la normativa completa:http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/istruzioni/Nota_alunni_con_part_bis_edu_2012.pdf

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