Diagnosi: quando è valida per la scuola?

Una diagnosi o certificazione di dislessia o DSA (Disturbi specifici delle abilità scolastiche) valida ai fini scolastici è quella redatta da strutture specialistiche operanti nel Sistema Sanitario Nazionale come previsto dalla Legge 170 dell’ 8/10/2010 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che all’articolo 3 comma 1 prescrive: “La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente ” Legge 170 dell’ 8/10/2010 la suddetta legge al contempo prevede che “Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, …, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate ” Quindi la legge 170, pur prevedendo la possibilità del ricorso a specialisti e strutture accreditate, non chiarisce in cosa consiste tale accreditamento demandando in merito alle competenze regionali. Molte Regioni si sono espresse al riguardo di quali diagnosi di DSA considerare valide per la scuola. Inoltre, in seguito all’approvazione della Legge 170 è stata posta la domanda su come considerare, ai fini scolastici, le diagnosi redatte in precedenza da strutture non accreditate o da professionisti privati poichè si è posta la questione di come garantire i diritti delle persone con DSA previsti dalla legge nel caso in cui i tempi di attesa di una AUSL non sono compatibili con il calendario scolastico. A questi interrogativi risponde la nota del MIUR prot. 3573 del 26 maggio 2011. La quale specifica che le diagnosi redatte anteriormente alla data di intrata in vigore della Legge citata sono da ritenersi valide per la scuola. Inoltre i dirigenti scolastici possono considerare valide diagnosi successive redatte da soggetti non appartenenti al SSN per permettere “tempi utili per l’attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate” fino a quando le regioni di apparenenza non regolamentino la questione: “i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse. “ nota MIUR prot. 3573 del 26/05/2011 Riassumendo. La nuova legge sulla dislessia “innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate. ” e demanda alle Regioni di regolamentare l’accreditamento di soggetti privati. Vediamo come alcune regioni hanno fino ad ora regolamentato i criteri di validità della diagnosi ai fini scolastici. EMILIA-ROMAGNA L’ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna nella Nota prot. 12792 del 25 ottobre 2010, afferma la libertà della famiglia di scegliere tra un consulto specialistico presso strutture pubbliche o presso privati. Successivamente, lo stesso Ufficio in accordo con la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna con la nota prot. 14003 del 14 luglio 2011 , specifica la validità transitoria ai fini scolastici delle diagnosi di DSA non rilasciate dal servizio sanitario nazionale “al fine di sostenere l’azione delle scuole e delle famiglie, a fronte della complessità del passaggio normativo di cui trattasi, […], in attesa dell’emanazione delle disposizioni della Regione Emilia-Romagna.” nota prot. 14003 del 14 luglio 2011 Con la Circolare del 31 maggio 2012 n. 8 la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, ha emanato il Documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità per le segnalazioni di DSA di professionisti privati con l’obiettivo di “garantire alle famiglie di minori con DSA un percorso clinico-diagnostico tempestivo ed equo”. Il Documento precisa che le diagnosi di DSA possono essere effettuate da servizi di Neuropsichiatria infantile delle Asl e da professionisti privati liberi professionisti (neuropsichiatri infantili e/o psicologi). Le nuove diagnosi di DSA emesse dal privato saranno convalidate dal servizio di NPIA della Ausl (leggi qui) LOMBARDIA Al fine di rispondere alle richieste di chiarimento in merito alla validità scolastica delle diagnosi di DSA effetuata da professionisti privati la Regione Lombardia emana il 05/07/2011 una nota che precisa che la diagnosi può essere effettuata sia da UOMPIA pubbliche e private accreditate, sia da operatori di “strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti”. Nella nota vengono specificati i criteri irrinunciabili secondo i quali deve essere stilata la certificazione: multiprofessionalità, strumenti utilizzati, ecc., e i documenti a cui fare riferimento: Consensus Conference del 2007; PARCC 2011; Linee di Indirizzo regionali per la NPIA. In data 25/11/2011 la ASL di Bergamo emana una precisazione riguardo le diagnosi firmate da un unico professionista: qui LIGURIA La Regione Liguria nella Legge Regionale n. 3 del 15/02/2010 all’art 4 comma 4 prevede: “La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi, … ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati ” L. R. n. 3 del 15/02/2010 Successivamente, nella delibera n.1047 del 05/08/11 dispone le procedure per accreditare le strutture e i singoli professionisti operanti nel campo. Questi ultimi si quali si impegnano a seguire le linee di indirizzo individuate dalla regione. “ Al momento dell’entrata in vigore delle due leggi specifiche emanate nell’anno 2010, sul territorio della nostra Regione, la risposta sanitaria ai Disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), veniva fornita dal Servizio Sanitario Regionale, direttamente o attraverso strutture accreditate; a questa risposta si affiancava quella fornita da professionisti privati.… la Regione Liguria ritiene necessario attivare un ruolo di indirizzo e sorveglianza sulle modalità di effettuazione delle diagnosi di DSA. …Gli indirizzi che seguono hanno l’obiettivo di garantire la correttezza dell’attività svolta in tema di DSA, tutelando nel contempo il diritto di scelta delle persone e delle famiglie interessate.” delibera n.1047 del 05/08/11 VENETO La Regione Veneto nella nota del 23/03/2011 chiarisce all’ Ufficio Scolastico Regionale di ritenere valide unicamente le diagnosi effettuate da un professionista (neuropsichiatra o psicologo) dipendente di un servizio pubblico del SSN o di un servizio privato accreditato. Successivamente nella nota del 06/04/2011 prevede la convalida delle diagnosi redatte da privati “qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo incorso dalla formulazione della diagnosi“. – See more at:http://www.psicolog.it/…/diagnosi-di-dsa-quando-e…/…

Le diagnosi acquisite dalla scuola hanno un periodo di validità?

La L. 170 e il DM 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito, se ne deduce che la relazione diagnostica consegnata alla scuola non ha una scadenza temporale.

Si segnala il fatto che situazioni diagnosticate nei primi anni della scuola primaria siano maggiormente soggette ad evoluzione – sia naturale che a seguito di riabilitazione ed abilitazione – e a distanza di anni una puntualizzazione funzionale possa essere utile a fornire informazioni per calibrare gli interventi.

In queste situazioni – in base alle verifiche operate attraverso gli aggiornamenti dei PDP –  sarebbe opportuno concordare una rivalutazione funzionale.

Nella Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della L.170/2010 – Prot. H1 2012.0033445, si precisa che la diagnosi ha validità per tutto il periodo del percorso scolastico.

La valutazione e le indicazioni d’intervento sono da aggiornare, da parte

dell’operatore referente:

Al termine della scuola primaria

Al termine della scuola secondaria di primo grado

Al termine della scuola secondario di secondo grado

Accordo stato regioni  http://www.aiditalia.org/upload/accordo.pdf

Collegarsi al sito asl della propria regione, per verificare elenco centri accreditati.