Circolare Prot.n. 15175 dislessia e patente di guida.

Si informa che la circolare Prot.n. 15175 , emanata da MINISTERO DEI TRASPORTI – Direzione generale per la motorizzazione in data 6 luglio 2006 , relativa all’esame di teoria con il sistema informatico per il conseguimento della patente di guida, è stata modificata a vantaggio delle persone con D.S.A in data 25 ottobre 2007. Coloro che necessitano dell’utilizzo della sintesi vocale potranno ora usufruirne evitando il controllo della commissione medica che ai sensi della precedente circolare 15175 avrebbe dovuto valutare l’idoneità psichica alla guida . Il punto 2c di detta circolare è stato modificato a seguito dell’intervento dell’AID nazionale presso il Ministero dei Trasporti.
La circolare attuale sarà operativa a tutti gli effetti a partire dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che dal 6 luglio 2006, con l’introduzione della modalità informatica, non è più possibile ottenere l’esame per la patente di guida in forma orale.

Oggetto: Esame orale di candidati al conseguimento della patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A e B da parte di candidati affetti da dislessia. 

L’Associazione italiana dislessia ha rappresentato alla scrivente amministrazione che le attuali disposizioni in materia di accesso all’esame di teoria informatizzato tramite il sistema di lettura vocale dei quiz discrimina i soggetti affetti da dislessia.

Infatti, dal combinato disposto del paragrafo 1.4 della circolare A28 del 28 novembre 2000 e del paragrafo 2 della circolare 15175 del 6 luglio 2006, i candidati affetti da dislessia, per poter richiedere, durante la seduta d’esame, l’ascolto dei files audio, devono produrre, all’Ufficio Motorizzazione civile “una certificazione medica dalla quale risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti ed un certificato della Commissione medica locale che attesti che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida”.

Fa tuttavia rilevare l’Associazione istante che la dislessia è un disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia) e che, per definizione, tale diagnosi esclude quella di insufficienza mentale. Tale specificazione è stata confermata anche dal Ministero della salute, cui questa Direzione ha chiesto un parere in merito.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene di poter modificare le disposizioni indicate nelle citate circolari, per cui i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B affetti da dislessia potranno fruire dei files audio durante la prova di teoria, allegando alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Sergio Dondolini

Da linkare alla circolare sulla patente di guida

art. 119 citato nella circolare.

Il comma 2 è una norma valida per tutti i candidati.

119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. – 1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia

affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (2).

4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all’art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C..

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici .

(2) Si ricorda che la frase fra parentesi è stata abrogata dall’art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575

(omissis)

Avv. Alessandra Piccinini

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

Roma, 15 dicembre 2004

Prot. MOT3/4391-4374/M350

Oggetto: Conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

In vista dell’entrata in vigore, a partire dal 1 luglio 2005, dell’obbligo, per i maggiorenni che non siano già titolari della patente di guida, di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, si forniscono le istruzioni in ordine alle procedure da applicare per detti candidati . Con l’occasione, al fine di agevolare la lettura di tutte le disposizioni in materia di esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, si ripropongono nella presente circolare, tutte le istruzioni già fornite con le circolari 4985 del 16 dicembre 2003, 2798 del 24 giugno 2004 e 3627 del 16 settembre 2004 che, dalla data della presente circolare devono intendersi abrogate.

Premessa

Come è noto, l’art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, ha introdotto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Detto certificato, obbligatorio dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1, sarà obbligatorio, a decorrere dal 1 luglio 2005, anche per i maggiorenni che non siano titolari di patente di guida. Tali certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità che consiste in una prova teorica svolta tramite questionario ed attiene agli argomenti di cui all’art. 1, comma 2, del DM 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. dell’8 luglio 2003. Nei successivi paragrafi sono distintamente specificate le procedure d’esame per i candidati minorenni e per i candidati maggiorenni.

§ 1. Esami dei candidati minorenni.

Per accedere agli esami i candidati minorenni devono obbligatoriamente frequentare apposito corso presso un istituto scolastico oppure presso un’autoscuola. Istituti scolastici ed autoscuole possono richiedere sedute d’esame presso la loro sede o presso la sede dell’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri presentando, all’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, le domande di ammissione all’esame dei candidati redatte sulla base del modello previsto dal citato D.M. 30 giugno 2003, nonché un elenco dei nominativi dei candidati presentati. Sulle domande d’esame deve essere indicato, oltre all’istituto scolastico o all’autoscuola presso cui si è frequentato il corso, la data in cui detto corso è terminato ed il codice fiscale del candidato. Inoltre, alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:

a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870:

b) due imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri);

c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà o del tutore che firma la richiesta di ammissione all’esame. Può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha la residenza in Italia.

§ 1.1. Esami svolti presso le scuole. Possono accedere agli esami svolti in ambito scolastico i candidati che hanno frequentato il corso previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 presso un istituto scolastico o presso un’autoscuola Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri con l’ausilio dell’operatore responsabile della gestione dei corsi. Gli esami sono svolti durante l’ordinario orario di servizio del personale esaminatore, tenuto conto delle esigenze degli Uffici periferici e degli istituti scolastici, sulla base degli accordi presi in sede locale; le trasferte sono a carico di questa Amministrazione. Per quanto riguarda il nastro operativo, l’esaminatore valuterà, ogni novanta minuti, un numero di candidati non inferiore a 24 candidati e non superiore a 30. L’identificazione dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d’esame accanto al nome di ogni candidato esaminato. Sul verbale d’esame, il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d’esame, secondo le istruzioni allegate alla presente circolare. (All.1) Per esigenze organizzative degli Uffici periferici, le sedute d’esame saranno di norma concesse per un numero minimo di 48 candidati. Questo numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti da scuole ubicate nello stesso comune o in comuni vicini. Nel caso in cui si impiegassero più esaminatori, il suddetto numero deve essere proporzionalmente aumentato. I candidati che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l’esame presso detta struttura possono sostenere l’esame presso un’autoscuola ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti, nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso redatta sul modello di cui all’allegato 2.

§ 1.2. Esami svolti presso le sedi delle autoscuole. I candidati possono sostenere gli esami presso le sedi delle autoscuole solo a condizione di aver concluso, da meno di un anno, il corso previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 presso un’autoscuola ovvero presso un istituto scolastico Gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori presso le sedi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d’esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta. Le sedute d’esame possono essere richieste sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Eventuali trasferte del funzionario esaminatore o trasferte in orario straordinario sono a carico dell’autoscuola richiedente. L’identificazione dei candidati non in possesso di un documento di identità può avvenire anche a mezzo di fotografia autenticata.

§ 2. Esami dei candidati maggiorenni. Per quel che concerne gli esami dei candidati maggiorenni, bisogna preliminarmente considerare che, dalla lettura coordinata dei commi 1 bis, 1 ter e 11 bis dell’art. 116 del codice della strada, non deriva l’obbligo per i maggiorenni non muniti di patente di guida, che intendono conseguire il suddetto certificato, di frequentare alcun corso. Il comma 11 bis citato, infatti, nel dettare la disciplina dello svolgimento dei corsi, rinvia esclusivamente al comma 1 bis e non anche al comma 1 ter dell’art. 116. Conseguentemente, pur non escludendo la possibilità che i candidati maggiorenni possano conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con le modalità previste dal comma 11 bis dell’art. 116, secondo i programmi stabiliti dal D.M. 30 giugno 2003, si ritiene che gli stessi possano accedere agli esami direttamente presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri senza obbligo di seguire il corso. Gli esami presso gli Uffici provinciali sono svolti secondo la programmazione stabilita dal Direttore dell’Ufficio, rispettando il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta. Gli esami degli allievi delle autoscuole si svolgono secondo le modalità già indicate al paragrafo 1.2. I candidati presentati dalle autoscuole, anche se non hanno seguito il corso, devono, in ogni caso, essere iscritti nel registro di iscrizione. I candidati maggiorenni che frequentano un corso presso un istituto scolastico, potranno sostenere l’esame secondo le modalità previste dal paragrafo 1.1. Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda ed i relativi versamenti valgono le istruzioni fornite al paragrafo 1 con l’eccezione che, in luogo della copia del documento del genitore, devono presentare copia del proprio documento di identità e devono essi stessi sottoscrivere la domanda. Può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha la residenza in Italia. Per i cittadini stranieri maggiorenni valgono le regole generali in materia di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno.

§ 3. Esami orali. In considerazione delle difficoltà di ordine linguistico o di natura psicofisica di alcuni candidati, possono sostenere l’esame con il metodo orale, esclusivamente presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, coloro che:

a) non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla licenza di scuola media inferiore;

b) non abbiano la cittadinanza italiana e dichiarino di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta;

c) siano affetti da sordomutismo. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) la richiesta per essere ammesso a sostenere l’esame orale deve essere corredata da apposita autocertificazione; nell’ipotesi di cui

al punto c) alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia. L’esame orale consiste in un colloquio che consente l’oggettiva valutazione della preparazione del candidato. L’esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz.

§ 4. Esami dei candidati affetti da dislessia. Numerosi istituti scolastici ed alcune sedi provinciali dell’Associazione italiana dislessia, hanno rappresentato le difficoltà incontrate da candidati affetti da dislessia, per svolgere l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Preso atto della problematica posta ed acquisito il parere della competente Direzione Generale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, si ritiene opportuno prevedere per i candidati affetti da dislessia, che presentano certificato medico attestante la patologia, le procedure d’esame che di seguito si indicano. Per quanto attiene gli esami svolti in ambito scolasticosulla base dell’esperienza acquisita e delle segnalazioni prevenute da parte di numerosi uffici provinciali, si ritiene che la procedura d’esame da seguire per i candidati dislessici sia da modificare nel modo seguente: il responsabile del corso, contestualmente alla prova d’esame degli altri candidati che seguono la procedura ordinaria, leggerà al candidato le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni); il candidato annoterà, sulla scheda d’esame, la risposta che reputa corretta. Nel verbale d’esame dovrà essere fatta menzione, accanto al nominativo del candidato, che lo stesso ha sostenuto l’esame secondo la procedura indicata nella presente circolare. I candidati affetti da dislessia che effettuano l’esame presso la sede dell’Ufficio provinciale saranno esaminati singolarmente dall’esaminatore. Questi leggerà le domande contenute nella scheda quiz (senza commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni)al candidato, che annoterà sulla scheda d’esame la risposta che reputa corretta.

§ 5. Esiti degli esami. L’esito della prova d’esame dovrà essere comunicato direttamente dall’esaminatore al candidato alla fine di ogni singolo turno d’esame. Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d’esami, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente predisposto dall’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Nel caso di esito negativo, i candidati minorenni potranno, entro un anno dal termine del corso richiedere, senza limitazioni, di partecipare ad altre sedute d’esami presso le scuole ovvero presso le autoscuole, ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, previa presentazione dell’attestato di cui all’allegato 2. In caso di esito negativo da parte di candidati maggiorenni, non è previsto alcun limite alla partecipazione ad altre sedute d’esame, previa presentazione della domanda di cui al punto 1. Ai candidati respinti, deve essere restituita solo l’attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato. Ai candidati assenti, invece, è consentito prenotare un nuovo esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati. Sono abrogate le seguenti circolari:

Prot. MOT3/4985/M350 del 16 dicembre 2003

Prot. MOT3/2798/M350 del 25 giugno 2004

Prot. MOT3/3627/M350 del 16 settembre 2004