Normativa esami di stato DSA

In data 24 aprile 2013 è stata promulgata la ordinanza ministeriale n. 13 per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
La sessione degli esami di Stato inizia il giorno 19 giugno 2013.
Art. 2
CANDIDATI INTERNI
I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi
dell’art.6, comma 6, del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di
motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato
su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio
dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998.(Qualora l’alunno in situazione
di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il
diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi
informativi di cui al comma 1)
Art.18
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA
1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R.
22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8
ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n.
5669/2011, – considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate,
relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare,
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe
inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico
Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669
del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal
Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da
altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile
prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I
candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in
formati “mp3” . Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la
Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1
delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari
per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la
predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento
delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere
consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti
giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle
prove.
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi
dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che
sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione
di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione
delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi
all’albo dell’istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno
seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie
di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di
seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva
della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà
luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine
della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del
punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove
scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in
quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in
apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma
7.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli
accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla
commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle
prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue
straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
4.Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura,
formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo
Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere
adeguatamente l’esame di Stato.
Alcune precisazioni
Gli studenti con diagnosi di DSA:
1. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP.
2. L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due modi :
a. Sintesi vocale
b. Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi delle
prove
3. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
4. Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta
(si ricorda che i quesiti per la 3^ prova devono essere di numero uguale a quelli dati alla
classe, ma possono essere ridotti in termini di complessità, come prevede il dm 429/2000,
ad es. Con quesiti a risposta multipla, oppure con parole chiave o schemi/guida prodotti
nel corso dell’anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre gli studenti con DSA non
dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri studenti, ma
possono fornire risposte più brevi.)
Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di
interrogazione usate anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed espressive del
candidato con DSA , adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e
adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
PROBLEMA DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E
Sono contemplate tre possibilità :
1. In caso di esonero e di conseguente percorso didattico differenziato, lo studente
svolgerà delle prove differenziate e avrà un attestato e non un diploma( art. 2)
2. In caso di dispensa dalla prova scritta in lingua straniera , lo studente effettuerà la
prova orale sostitutiva di quella scritta nella stessa mattina in cui è prevista la prova
scritta in lingua straniera, come seconda prova di esame .
3. 3. Per gli studenti che hanno seguito un percorso didattico ordinario senza esonero,
né dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, l’attenzione da parte della
commissione, per la predisposizione della prova scritta potrebbe consistere in:
Misure compensative
• Esplicitazione o/esemplificazione della consegna (se necessario)
• Lunghezza del testo da produrre: potrà variare da un minimo di 5 righe al max richiesto
• Consegna con incluse Key-words (parole chiave) come guida alla composizione del testo
• Uso di schemi, mappe concettuali, … sui contenuti studiati
La prova di colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui l’esito delle prove scritte
non sia ritenuto soddisfacente
Misure dispensative
• Non valutare gli errori di spelling e non dare eccessivo peso agli errori morfosintattici.