Sentenza Tar Lazio.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n.6952-09 proposto da Corrado BASSO, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Raffaele BASSO,
elettivamente domiciliato in Roma, Ostia-Lido, Via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7, presso l’Avv. Claudio TRIOLA che lo rappresenta e
difende;
contro
il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, e Istituto Comprensivo “Regina Elena”,
sito in Roma, Via Puglie, n. 6,, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione alla classe superiore adottato nel confronti dell’alunno BASSO Raffaele dal Consiglio dei
docenti della classe 2 C dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena”, sito in Roma, Via Puglie, n. 6, con gli scrutini del giorno 4.6.2009;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale
d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO N. 31203/2010 REG. SEN.
N. 06952/2009 REG. RIC.
Con il ricorso in esame il parte ricorrente impugna il giudizio di non promozione formulato dal Consiglio di docenti indicato in
epigrafe nei confronti dello studente indicato in epigrafe.
Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I) – L’atto impugnato risulta viziato per disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri studenti, laddove ha deliberato
l’ammissione alla classe successiva di un alunno il quale aveva riportato insufficienze in numerose materie, alcune in materie essenziali,
senza alcuna motivazione. Per contro il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’ alunno ricorrente il quale ha si
riportato gravi insufficienze ma in quelle materie che gli sono più ostiche proprio in ragione della patologia di cui soffre. In particolare,
con la nota del 10.5.2007 Prot. 4674 il MIUR segnalava che “le prove scritte di lingua non italiana … determinano obiettive difficoltà
nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con
riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti” e pertanto le insufficienze nelle materie inglese e francese sono giustificate dal deficit
di apprendimento relativo all’ alunno in questione.
II)- A) L’atto impugnato difetta di motivazione e di travisamento in quanto non è dato cogliersi in alcun modo che gli insegnanti, nella
valutazione dell’ alunno in questione, abbiano tenuto nella dovuta considerazione la particolare situazione dello stesso, limitandosi a
sostenere la mancata ammissione alla classe successiva al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle
discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà ;
Il consiglio di classe non ha valutato in alcun modo i progressi fatti dall’alunno in relazione ad alcune materie (geografia, scienze e
tecnologia) tra il primo quadrimestre ed il secondo, a riprova dell’impegno profuso dall’alunno e dunque meritevole di una diversa
valutazione globale (cfr. alI. 1 bis). Inoltre si sottolinea come l’alunno nelle materie non direttamente interessate dalla dislessia, e cioè
quelle materie il cui studio comporta un minore impegno nella lettura per la loro comprensione (matematica, tecnologie, musica, arte,
educazione fisica, laboratorio teatrale), ha riportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell’impegno profuso nello studio
dal ragazzo il quale evidentemente nonostante l’impegno non riesce, suo malgrado, a superare certi limiti, trovando nella sua patologia
una barriera invalicabile
Proprio su quest’ultimo punto si evidenzia come la motivazione con la quale il BASSO Raffaele non era ammesso alla classe successiva,
qui di seguito letteralmente trascritta “al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle
quali ha manifestato maggiori difficoltà”, si appalesa in tutta la sua illogicità laddove si pensi che le materie in relazione alle quali
l’alunno ha manifestato maggiori difficoltà (italiano e lingue straniere) e relativamente alle quali si auspica un consolidamento sono
proprio quelle nelle quali, rebus sic stantibus, l’alunno ricorrente troverà sempre delle difficoltà insuperabili. Pertanto, non ammetterlo N. 31203/2010 REG. SEN.
N. 06952/2009 REG. RIC.
alla classe successiva, al fine di consentirgli il consolidamento di conoscenze e competenze in materie rispetto alle quali l’alunno in
questione non potrà di fatto ottenere miglioramenti significativi, appare del tutto illogica.
Tra l’altro, non il sig. BASSO Corrado, padre del minore, in tempi non sospetti, cioè nel corso precedente anno scolastico 200712008,
nel richiedere l’ ausilio di un insegnate di sostegno in favore del figlio, depositava presso l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” la
documentazione medica allegata a presente ricorso con la quale, ove ve ne fosse stato bisogno, la ASL RM-E precisava che nei
confronti dell’alunno BASSO Raffaele “occorre utilizzare da parte della scuola strumenti compensativi e dispensativi come previsti dal
Prot. 4099/A/4 del 25.10.2004 … “.
Ebbene, nonostante la richiesta del Sig. BASSO Corrado, e nonostante il deposito della documentazione medica in parola, l’Istituto
Comprensivo “Regina Elena”, e per esso i suoi docenti, non si è minimamente adeguato al dettato del MIUR ed ai richiami della ASL
RM-E.
Ne deriva che i deficit di conoscenze nelle materie in cui lo stesso alunno trova maggiori difficoltà sono almeno parzialmente dovuti
alle inadempienze dell’Istituto.
B) Di conseguenza dal contesto della documentazione allegata risulta che: 1) il minore è affetto da dislessia; 2) la dislessia comporta
insormontabili difficoltà nell’apprensione di determinate materie, con particolare riferimento a quelle che necessitano della lettura per il
loro studio e per la loro comprensione; 3) il minore è un alunno che si impegna ma ha difficoltà oggettive indipendenti dalla sua
volontà o dall’educazione ricevuta. Ne deriva inequivocabilmente che far ripetere la stessa classe non comporterà alcun miglioramento
in quanto proprio lo stesso consiglio di classe solo un anno addietro riteneva che il BASSO nonostante l’impegno, non è riuscito a
migliorare.e quindi non si comprende come possa ragionevolmente ritenere che obbligare lo stesso alunno ) a ripetere la classe seconda
possa favorire il miglioramento di conoscenze rispetto a quelle materie per le quali è di fatto impossibile aspettarsi un miglioramento
Anzi, proprio in ragione della circostanza per la quale, parafrasando la circolare Prot. 4099/ A/4 del 25.10.2004, le difficoltà che il
soggetto dislessico incontra nell’ apprendimento possono essere erroneamente confuse con negligenza, scarso impegno o interesse,.
possono comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione o comportamento
oppositivo, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità, ne deriva che è
interesse preminente della P.A. l’inserimento del soggetto portatore di un deficit di comprendonio rispetto alla sua effettiva formazione
culturale.
Si costituisce l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso.
DIRITTO N. 31203/2010 REG. SEN.
N. 06952/2009 REG. RIC.
Il secondo motivo di gravame, con il quale si censura il giudizio di non promozione alla classe superiore, per difetto di motivazione per
la genericità della sua formulazione dalla quale non sono desumibili le ragioni per le quali non si è tenuto nel debito conto della
particolare situazione dello alunno (dislessia), è fondato risultando assorbite le ulteriori doglianze.
L’obbligo di una congrua ed esplicita motivazione risulta infatti ancora più pregnante non soltanto in caso di esito incerto dei risultati
scolastici conseguiti ma anche nell’ipotesi di specie riguardante la situazione psico-fisica dell’alunno.
Ed invero, come giustamente evidenziato da parte ricorrente deve evidenziarsi:
– che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ¬Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente
¬Ufficio IV, con circolare Prot. 4099/A/4 del 25.10.2004, nel constatare che “le persone affette da dislessia presentano, quindi una
difficoltà, specifica nella lettura nella scrittura e talvolta nel processo di calcolo … Dato che tali difficoltà si manifestano in persone
dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo
può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione o comportamento oppositivo, che
possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità” ha previsto una “serie di
strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi”;
– che il MIUR Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio IV con nota 5 gennaio 2005 Prot. n.26/A 4°
ha precisato che la circolare prot. 4099/P4° del 5.10.2004, “ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia Al
riguardo si ritiene di dover precisare che per l’utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente la
diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento(o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del
percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale” ;
– che con ulteriore nota del 10.5.2007 Prot. 4674, avente ad oggetto “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”, il
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha ulteriormente ribadito che “Questo Ministero in
diverse occasioni ha avuto modo di richiamare l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia,
discalculia). Il tema è attualmente oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari. In particolare, con nota del 5
ottobre 2004, prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005, questo Ministero ha evidenziato la necessità che nei
confronti di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti
compensativi e attuate misure dispensative. Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente
suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi,
tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice,
registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.), le misure dispensative N. 31203/2010 REG. SEN.
N. 06952/2009 REG. RIC.
possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria
superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure dispensative già richiamate dalle citate note ministeriali: dispensa dalla lettura
ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo
studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa,
organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e
non della forma. In merito alle misure dispensative. questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di
esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario
compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in
valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di
apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di
lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà
nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con
riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non
si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le
corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta” .
In tale specifica evenienza deve potersi esigere dalla consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del
giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico
dell’esito dei risultati tecnici conseguiti.
Orbene il Collegio non ravvisa nell’impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza
a detti principii e finalità.
Infatti, per quanto attiene agli altri elementi diversi ( dislessia), non è dato individuare nell’atto in esame alcuna autonoma e
comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive.
Ed invero il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omesso di far menzione e di
valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).
L’atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione
alla classe successiva “…al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha
manifestato maggiori difficoltà…” . N. 31203/2010 REG. SEN.
N. 06952/2009 REG. RIC.
Ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le
ragioni del suo iter logico.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto il giudizio finale di non promozione impugnato va
annullato per violazione di legge, per difetto di motivazione, salvi restando gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.
Quanto alle spese ed onorario di giudizio sussistono giustificati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo
accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore