La scuola, dunque, aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un apposito Progetto Didattico Personalizzato, con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti dell’alunno. A fine anno, però, il profitto dell’alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.
A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione, per violazione delle norme sopracitate, e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell’anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il Progetto Didattico Personalizzato, predisposto all’inizio dell’anno. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure compensative e dispensative previste in precedenza.[banner network=”altervista” size=”300X250″]