Sentenza Tar Liguria.

Con la Sentenza n. 1178 del 20 settembre scorso, il Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Liguria ha annullato la Delibera del Consiglio di Classe di una scuola che aveva bocciato un alunno con certificazione di DSA(disturbi specifici dell’apprendimento).
La scuola, dunque, aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un apposito Progetto Didattico Personalizzato, con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti dell’alunno. A fine anno, però, il profitto dell’alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.
A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione, per violazione delle norme sopracitate, e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell’anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il Progetto Didattico Personalizzato, predisposto all’inizio dell’anno. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure compensative e dispensative previste in precedenza.[banner network=”altervista” size=”300X250″]