Sentenza Tar Toscana.

La Sentenza n° 1719/12 del TAR Toscana depositata il 23/10/2012 annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.
Per l’alunno era stato predisposto ai sensi della L. n° 170/10 e del D.M. del 12/07/2011 un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva in talune discipline delle misure compensative e dispensative. Dalla decisione risulta però che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all’applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste.
Inoltre il TAR ha riscontrato una carenza di motivazione circa l’aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l’alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell’alunno o del suo DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.
Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l’ordine all’Amministrazione scolastica di rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa:
“In altri termini, nel mentre [il Consiglio di Classe] ha evidenziato l’atteggiamento “non sempre collaborativo in tutte le discipline” del [omissis], ovvero il suo impegno “non uniforme” e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss’altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento.
Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti”
OSSERVAZIONI
Si richiama l’attenzione dei Consigli di Classe sulla necessità che, una volta predisposto un PDP, esso debba essere seriamente rispettato, specie con riguardo alle misure compensative, dispensative e prove equipollenti in esso previste.
Inoltre, se si vogliono evitare censure come quelle contenute nella sentenza, è necessario evidenziare nella motivazione del giudizio di scrutinio se si sia tenuto conto della situazione di DSA e se, malgrado questo, l’alunno abbia comunque manifestato lacune nonostante l’applicazione delle misure compensative e dispensative.
Ragionamenti analoghi è bene che i Consigli di Classe svolgano anche in presenza dei PEI degli alunni con disabilità; su questi ancora non si è appuntata l’attenzione delle famiglie, ma che, alla luce di ripetute sentenze relative agli alunni con DSA, potrebbe risvegliarsi anche in quelle famiglie.
Infine lascia un po’ perplessi, invece, l’ordine dato all’Amministrazione di riformulare il giudizio alla luce delle censure espresse nella sentenza.
Ora, se si fosse trattato di un esame annullato, l’attuazione di tale dispositivo sarebbe stata facile, sottoponendo l’alunno ad un nuovo esame nel quale sarebbero dovute essere applicate le misure compensative, dispensative e prove equipollenti non applicate durante l’anno. Ma in presenza dell’obbligo di rifare solo lo scrutinio, viene da chiedersi come si potrebbe tener conto della mancata applicazione delle misure compensative e dispensative. Quindi sembrerebbe che l’Amministrazione avrà dovuto solo prendere
in considerazione la certificazione di DSA di cui non ha tenuto conto nello scrutinio, senza però poter verificare in concreto quale sarebbe stato l’esito nel caso le misure compensative e dispensative fossero state effettivamente applicate. [banner network=”altervista” size=”300X250″]