Sentenza Tar Lombardia.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Venghi e Daniela Cozzolino, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;I.P.S.S.A.T.S.G.A. L. Cossa di Pavia – Consiglio di Classe II AR – in persona del rappresentante p.t.. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Classe II AR dell’istituto scolastico alberghiero I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L.Cossa” di Pavia, anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui ha espresso il giudizio di non ammissione alla classe III dell’alunno -OMISSIS-;della nota del Dirigente Scolastico prot. N. 3637/C27 con cui è stata comunicata la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla successiva classe III dell’istituto I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L.Cossa” di Pavia;dei registri scolastici e delle schede sui quali sono state annotate le valutazioni circa il rendimento del minore e delle eventuali comunicazioni di non ammissione non trasmesso o, comunque, non pervenute ai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi;Uditi gli avv.ti C. Venghi e D. Cozzolino per i ricorrenti, e l’avv. E Vitelli per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO I ricorrenti sono genitori del minore -OMISSIS-il quale, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, ha frequentato la classe seconda dell’Istituto Scolastico Alberghiero I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L.Cossa” di Pavia.Al termine dell’anno scolastico l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva.Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti con i quali è stata disposta la non ammissione.Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Scolastico Alberghiero I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L.Cossa” di Pavia per resistere al gravame.Dopo la costituzione delle parti intimate e presa visione della documentazione depositata dalle stesse, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, deducendo nuove doglianze in aggiunta a quelle già proposte.La Sezione con ordinanza n. 1274 depositata in data 19 novembre 2010 ha accolto l’istanza cautelare.Tenutasi la pubblica udienza in data 2 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, in quanto meritevole di accoglimento la doglianza, di carattere assorbente, che lamenta la mancata attivazione da parte della scuola delle misure compensative e dispensative previste in favore degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).Si osserva in proposito che di recente il legislatore italiano ha emanato una serie di disposizioni finalizzate a garantire il diritto all’istruzione degli alunni colpiti dalla suindicata patologia, nonché a favorirne, attraverso la previsione di appositi strumenti all’uopo destinati, il successo scolastico.L’intervento più importante, anche se non rilevante ai fini della decisione della presente controversia in quanto successivo ai fatti di causa, è costituito dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170 (recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), il cui art. 5, comma primo, dispone che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.Nel recente passato si è occupato della problematica l’art. 10 del d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 il quale stabilisce che “per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.Ancora prima il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, pur in assenza di una specifica normativa di settore, aveva già avvertito l’esigenza di dettare prescrizioni volte a tutelare gli alunni affetti da DSA (cfr. nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 – nota 5.01.05 prot. 26/A – nota 1.03.2005 prot. 1787 – C.M. 10.05.2007 prot. 4674 – C.M. 28.05.2009 prot. n. 5744); esigenza dettata dall’evolversi della scienza medica la quale aveva definitivamente appurato che le DSA integrano una vera e propria forma di patologia.In tali atti viene affermata la necessità che ai discenti affetti da DSA siano riconosciuti particolari presidi consistenti in strumenti di carattere compensativo e dispensativo volti ad alleviare le difficoltà di apprendimento che essi incontrano a causa della affezione di cui soffrono, quali, ad esempio, l’uso della tabella dei mesi, della tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, della tavola pitagorica, della calcolatrice, del registratore, del computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, nonché la necessità di programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, dell’organizzazione di interrogazioni programmate ecc..La giurisprudenza ha sempre ritenuto che la mancata attivazione delle misure dispensative e compensative da parte della scuola determini l’illegittimità del provvedimento di valutazione negativa emessa nei confronti di un alunno affetto dalla suindicata patologia (cfr. TAR Lombardia Milano sez. IV 30 giugno 2008 n. 2251).Ciò premesso in punto di diritto, va osservato che la controversia in esame riguarda proprio il caso di un alunno affetto da DSA, nei cui confronti la scuola ha mancato di attivare le misure compensative e dispensative sopra illustrate.Occorre invero rilevare, a tacer d’altro, che, pur avendo l’Amministrazione scolastica conoscenza della patologia che affligge il discente, e pur avendo la stessa deliberato di attivare nei suoi confronti alcune delle suindicate misure, nel concreto poi tali misure non sono state attuate, o perlomeno non lo sono state completamente In proposito è emblematico il verbale del Consiglio di Classe del 5 ottobre 2009, laddove emerge che tale organo, dopo aver dato atto che l’alunno -OMISSIS- è affetto da DSA, ha individuato, fra l’altro, la misura dispensativa, da attuare nei suoi confronti, dell’esonero dalla scrittura in lingua straniera.Ebbene dai verbali successivi emerge invece che, nel corso dell’anno scolastico, il discente ha dovuto affrontare verifiche nelle quali egli è stato sottoposto a prove scritte in lingua inglese (cfr. doc. 17 di parte ricorrente).E’ pertanto evidente la violazione da parte della scuola delle disposizioni che essa stessa ha ritenuto di dover dettare a tutela del minore, e quindi delle disposizioni normative sopra illustrate volte ad offrire strumenti di ausilio agli alunni affetti da DSA.Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario