Normativa iscrizioni DSA

ISCRIZIONI, emanata la circolare per l´a. s. 2013-14
Il MIUR, con la circolare n. 96 del 17/12/2012, ha diramato le istruzioni per le iscrizioni alle
scuole dell´infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l´a. s. 2013- 2014.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da
tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito web del MIUR: le famiglie potranno in tal modo
procedere all´iscrizione dei propri figli presso la scuola prescelta attraverso la funzione “Iscrizioni
on line” disponibile sul sito del ministero.

Le domande per tutti gli ordini di scuola possono essere presentate fino al 28 febbraio 2013.
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle
scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti. Infatti, per le
scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa.
ECCO COSA SCRIVE LA CIRCOLARE PER GLI STUDENTI con DSA!
4.c) – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
“Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio
delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al
citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono
ad attuare i necessari interventi pedagogico – didattici per il successo formativo degli alunni e
degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e
ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado (il diploma!). L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che
consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito
formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola
secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo
fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati”.[banner network=”altervista” size=”300X250″]